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Cambio Residenza

Scheda del servizio

Dal 9 maggio 2012 è entrato in vigore il D.L. 9.02.2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.
Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
• trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
• costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia/convivenza;
• cambiamenti di abitazione all'interno del territorio comunale;

attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno (reperimento modelli nella sezione modulistica - Ufficio Anagrafe di questo sito) che sarà possibile inoltrare al Comune competente non solo recandosi presso lo sportello comunale ma altresì per raccomandata A/R, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
• che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
• che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L'Ufficiale d'Anagrafe nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui sopra effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. L'ufficio, a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata. L'art. 5 comma 4 del D.L. in esame, n. 5/2012, prevede che, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce, inoltre, la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interressati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Il successivo comma 5 prevede che, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
PER LA MODULISTICA RELATIVA AL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE si rimanda alla sezione "Download Modulistica" - tipo di documento "Ufficio Demografici"

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Dott.ssa Antonella Mollia
Referente Dott. Carlo Stragiotti
Indirizzo Via E. Durio, 6
Telefono 0163.55700
Email segreteria@comune.civiasco.vc.it
PEC comune.civiasco.vc@legalmail.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Da lunedì a venerdì 10.30 - 13.00

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 30/08/2023 10:41:17

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